E’ guerra senza quartiere al reato di stalking, ora sdoganato anche nel contesto condominiale.
Deve infatti essere punito ai sensi dell’articolo 612-bis del Codice Penale chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio, in maniera tale da provocar loro uno stato di ansia.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la quale i giudici, respingendo il ricorso presentato da un soggetto, hanno precisato che ai fini del riconoscimento del reato di stalking non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona.
Nel Codice Penale l’articolo 612-bis, recita: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Secondo i Giudici in base al pensiero della Corte, deve essere presa in considerazione anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.