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Ripartizione della spesa di impermeabilizzazione di un cortile sotto il quale sono posti i box auto

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Vorrei conoscere le modalità di ripartizione della spesa di impermeabilizzazione di un cortile sotto il quale sono posti i box auto esclusivi di alcuni condomini, accessibili da una rampa.

Si precisa che le infiltrazioni investono alcuni box e la loro corsia di manovra e che alcuni box non sono coperti dal detto cortile, essendo ricavati sotto il fabbricato.

La fattispecie sembra poter essere disciplinata con il criterio di ripartizione di cui all’art.1125 cod.civ., che prevede la ripartizione della spesa in parti uguali fra i proprietari dei due diversi piani.

Si riporta in massima la recente sentenza, che ha innovato l’orientamento precedente:

“In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art.1126 cod.civ. (lastrico solare – presupponendosi l’equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell’immobile condominiale, ma al servizio di questo, a una terrazza a livello), dovendosi invece procedere ad una applicazione analogica dell’art.1125 cod.civ. il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità dell’inerente manutenzione, in tal senso verificando un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art.1123 co.2 cod.civ.”.

La spesa andrà quindi sostenuta per metà dalla proprietà dell’autorimessa e per l’altra metà da tutti i condomini che utilizzano la detta area, secondo le quote eventualmente stabilite da Regolamento, con la precisazione che restano a carico del proprietario superiore le spese per la pavimentazione e a carico di quello sottostante l’intonaco, la tinteggiatura e la decorazione.

Sulla quota di spesa relativa al cortile.

La metà della spesa relativa al cortile andrà ripartita in base alla tabella di proprietà generale a tutti i condomini, mentre l’altra metà della spesa deve essere ripartita fra tutti coloro che sono proprietari di un box auto al piano sottostante secondo la rispettiva quote millesimale.

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