Il codice civile impone al conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa medesima in conformità del contratto.
Qualora l’immobile al termine della locazione si presenti con pareti che necessitano di essere stuccate per chiudere fori o eliminare altre imperfezioni non trascurabili e non esistenti al momento dell’iniziale consegna, si deve concludere che spetti al conduttore la stuccatura delle medesime.
IL DIFETTO DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO E’ UNA GRAVE IMPERFEZIONE DI COSTRUZIONE
I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi, allorchè siano idonei a pregiudicare in modo sensibile