Deve ritenersi vietata la registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino, senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti.
Il caso nasce dalla citazione di una Signora, che evocando in Giudizio il Condominio, chiedeva di annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata.
Per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione dell’Assemblea è stata da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile e pertanto la sua richiesta viene rigettata, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.

IL DIFETTO DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO E’ UNA GRAVE IMPERFEZIONE DI COSTRUZIONE
I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi, allorchè siano idonei a pregiudicare in modo sensibile