Inibito dalla Corte d’Appello il “gattaro” del condominio che lascia il mangiare ai gatti, con i felini liberi di girovagare per l’edificio.
Nel caso in questione la quarta sezione civile della corte capitolina, ha accolto l’azione possessoria del vicino stanco delle ciotole di cibo lasciate in prossimità del suo garage, che lo costringono a stare con le finestre chiuse per evitare che gli animali possano entrare anche nel suo appartamento: l’attività del singolo proprietario esclusivo amante dei gatti, per quanto “apprezzabile”, costituisce comunque una molestia.
I giudici dell’appello hanno ritenuto persuasive le testimonianze di coloro che avevano potuto assistere al libero scorrazzare dei gatti randagi all’interno del condominio e sino alla proprietà del vicino esausto da un’attività perfettamente lecita per il singolo proprietario affezionato alle bestiole e in teoria consentita dal regolamento condominiale.
Se però, rilevano i togati, che tale “attività è animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali”, tuttavia nel caso di specie è configurabile la “molestia possessoria” perché la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili, ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato.
Per non parlare degli escrementi lasciati sulle auto in sosta.
Inibita, quindi, la possibilità di lasciare il cibo per i gatti randagi in prossimità dell’appartamento del vicino.