NON COSTITUISCE REATO MINACCIARE DI SFRATTO L’INQUILINO CHE NON PAGA

Non commette reato il locatore che “minaccia” lo sfratto al conduttore moroso, qualora persiste nel mancato pagamento dei canoni. Il danno minacciato non è ingiusto come necessariamente richiesto dall’art.612 c.p. ma rappresenta l’esercizio del diritto del proprietario dell’immobile di intimare lo sfratto per morosità.

LOCAZIONE APPARTAMENTO A PROSTITUTA

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento, a prezzo di mercato, pur nella consapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, a meno che vengano fornite prestazioni accessorie, che vadano oltre il mero aiuto alla persona, concretizzandosi in un’oggettiva agevolazione all’esercizio del meretricio.

COLLOCAZIONE INFERRIATE

La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio, è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un giudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad una utilità che compensi l’alterazione architettonica, quale la sicurezza dei propri beni e e delle proprie persone.

Il LANCIO DI CICCHE DI SIGARETTE E’ REATO DI GETTO PERICOLOSO DI COSE

La Cassazione conferma e condanna penalmente il condomino colpevole di reato per avere arrecato molestie ad un residente in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trova l’appartamento di quest’ultimo, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.
Tali condotte contestate sono idonee a causare molestie alla condomina abitante nel piano sottostante, nonostante sembri che tali azioni non danneggino, almeno direttamente, le persone, ma solo cose.

IL CONDOMINO HA DIRITTO DI COLTIVARE I SUOI FIORI ANCHE NELLE AIUOLE COMUNI

Secondo la Cassazione, sarebbero illegittime le delibere condominiali che impediscono ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nella aiuole comuni, in quanto si ravvisa un intento emulativo e un abuso di maggioranza, mentre la piantumazione è espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso della aiuole e non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito.