NON COSTITUISCE REATO MINACCIARE DI SFRATTO L’INQUILINO CHE NON PAGA

Non commette reato il locatore che “minaccia” lo sfratto al conduttore moroso, qualora persiste nel mancato pagamento dei canoni. Il danno minacciato non è ingiusto come necessariamente richiesto dall’art.612 c.p. ma rappresenta l’esercizio del diritto del proprietario dell’immobile di intimare lo sfratto per morosità.

LOCAZIONE APPARTAMENTO A PROSTITUTA

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento, a prezzo di mercato, pur nella consapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, a meno che vengano fornite prestazioni accessorie, che vadano oltre il mero aiuto alla persona, concretizzandosi in un’oggettiva agevolazione all’esercizio del meretricio.

STUCCATURA DELLE PARETI AL TERMINE DEL CONTRATTO

Il codice civile impone al conduttore di restituire la cosa al locatore nello stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa medesima in conformità del contratto.
Qualora l’immobile al termine della locazione si presenti con pareti che necessitano di essere stuccate per chiudere fori o eliminare altre imperfezioni non trascurabili e non esistenti al momento dell’iniziale consegna, si deve concludere che spetti al conduttore la stuccatura delle medesime.

BONUS FISCALE DEL 90% PER TINTEGGIARE LE FACCIATE DEI FABBRICATI

Con la nuova Legge di Bilancio 2020 l’articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019 viene previsto che per le spese sostenute esclusivamente nell’anno 2020 relative agli interventi, di pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% senza alcun limite massimo di spesa e tale detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale del 90% necessita che gli edifici siano localizzati nelle zone A o B del D.M. 1444/1968:
1. la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; (centro storico)
2. la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Sarà sempre necessario provvedere ai pagamenti delle spese tramite il bonifico “speciale” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

IL CARTELLO «AFFITTASI» NON È VIETATO DALLA LEGGE

La Corte di Cassazione ha ritenuto che <<>>
Si ritiene di poter far riferimento al disposto dell’articolo 1102, Codice civile, per cui vi è la possibilità del singolo Condomino di usare la cosa comune senza modificarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne pari uso.
Se vi è opposizione si potrà ricorrere al Giudice di Pace per la misura e le modalità d’uso dei servizi e beni comuni.

CARRO ATTREZZI PER RIMUOVERE L’AUTO

Il singolo Condomino è privo di legittimazione a stipulare con la ditta di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo in sosta nell’area comune condominiale.
L’incarico di rimuovere l’autovettura, infatti, deve essere conferito solo dall’Amministratore, nell’interesse della collettività condominiale.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace con la quale la convenuta ditta “ Soccorso Stradale … “ era stata condannata alla restituzione della somma di € 150,00 sborsata dal proprietario del veicolo per rientrarne in possesso, oltre interessi legali.

SOSTA DI MOTORINI E BICILETTE VIETATE NELL’ANDRONE

Premesso che l’androne di un edificio deve essere adibito, salvo patto contrario, esclusivamente alla sua destinazione naturale, ovvero al transito delle persone per accedere negli alloggi, il fatto che gli inquilini che, in assenza di una specifica pattuizione in proposito, parcheggiano abitualmente ed abusivamente i motocicli e biciclette nell’androne suddetto, determina l’insorgere, in capo al proprietario dell’edificio e/o dell’Amministratore, del diritto di richiedere l’inibizione dell’utilizzazione di quello spazio a garage per il ricovero di biciclette e motorini.

TUTTI I CONDOMINI RISPONDONO PER I DANNI DA SCARSA LUCE

Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’abbattimento delle barriere architettoniche prevedono disposizioni sull’illuminazione delle rampe di scale.
In ogni caso, il Condominio risponde ex articolo 2043 del Cod. Civ. per gli eventuali danni subiti da terzi a causa della scarsa illuminazione di una scala comune condominiale.