VIETATO REGISTRARE DI NASCOSTO LA RIUNIONE DI CONDOMINIO. LE INFORMAZIONI RACCOLTE NON VALGONO COME PROVE

Deve ritenersi vietata la registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino, senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti.
Il caso nasce dalla citazione di una Signora, che evocando in Giudizio il Condominio, chiedeva di annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata.
Per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione dell’Assemblea è stata da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile e pertanto la sua richiesta viene rigettata, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.

“Gattaro” di condominio fermato dal Tribunale

Inibito dalla Corte d’Appello il “gattaro” del condominio che lascia il mangiare ai gatti, con i felini liberi di girovagare per l’edificio.

Nel caso in questione la quarta sezione civile della corte capitolina, ha accolto l’azione possessoria del vicino stanco delle ciotole di cibo lasciate in prossimità del suo garage, che lo costringono a stare con le finestre chiuse per evitare che gli animali possano entrare anche nel suo appartamento: l’attività del singolo proprietario esclusivo amante dei gatti, per quanto “apprezzabile”, costituisce comunque una molestia.

I giudici dell’appello hanno ritenuto persuasive le testimonianze di coloro che avevano potuto assistere al libero scorrazzare dei gatti randagi all’interno del condominio e sino alla proprietà del vicino esausto da un’attività perfettamente lecita per il singolo proprietario affezionato alle bestiole e in teoria consentita dal regolamento condominiale.

Se però, rilevano i togati, che tale “attività è animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali”, tuttavia nel caso di specie è configurabile la “molestia possessoria” perché la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili, ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato.

Per non parlare degli escrementi lasciati sulle auto in sosta.
Inibita, quindi, la possibilità di lasciare il cibo per i gatti randagi in prossimità dell’appartamento del vicino.

VIETATO SPOSTARE LE FIORIERE

E’ REATO SPOSTARE LE FIORIERE DEL VICINO

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del vicino che rompe o semplicemente sposta le fioriere poste al contestato confine con la proprietà del vicino.

Ciò in quanto il reato in questione è integrato anche nell’ipotesi di mutamento della destinazione o dell’utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali.

Proprio per questo motivo, il reato di commette anche solo rimuovendo i vasi posti a confine fra due proprietà in funzione di recinzione, perché anche lo spostamento di essi ne modifica la destinazione, senza che occorra che i vasi stessi vengano infranti.

REATO FARE FOTO AI VICINI

E’ REATO DI MOLESTIE SCATTARE FOTOGRAFIE AI CONDOMINI NELLE PARTI COMUNI

Il reato di molestia (art.660 codice penale), viene a configurarsi anche nel caso in cui vengono riprese fotografie dalle parte offesa e dei suoi ospiti – contro la loro volontà – nelle parti comuni del condominio.

Tali parti sono state ritenute “spazi aperti al pubblico” dal momento che hanno diritto di accedervi sia i condomini che i loro ospiti.

Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto il comportamento di scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volontà mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione costituiva gli estremi della molestia.

DONNE CHIUSE IN CASA

MOGLIE CHIUSA IN CASA E’ UN REATO

Costringere la moglie a vivere chiusa in casa controllata da una telecamera è violenza privata.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora dello stesso comune di residenza della moglie nei confronti di uomo accusato del reato di violenza privata.

L’indagato aveva infatti obbligato la moglie a modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa in casa, controllandola continuamente attraverso una telecamera esterna appositamente installata, e pretendendo la compagnia della madre nelle notti in cui era impegnato in turni di lavoro notturni.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura
degli arresti domiciliari avanzata dal Pubblico Ministero, non ritenendo ravvisabili
nella fattispecie gli estremi del reato di violenza privata, la richiesta di misura cautelare,
anche se limitata al divieto di dimora, era invece stata accolta dal Tribunale del Riesame.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’indagato che sosteneva che le limitazioni imposte alla moglie erano frutto di attenzioni amorose ha ravvisato gli elementi del reato di violenza privata, in quanto il comportamento del marito non aveva nulla a che fare con le “attenzioni amorose”, ma era diventato un sistema di reiterare molestie e minacce tali non solo da costringere la persona offesa ad un radicale cambiamento del suo regime di vita, ma a tollerare anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua riservatezza.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO PER RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO

violazione di domicilio

VIOLAZIONE DI DOMICILIO PER RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO

L’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l’esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza “ invito domino” nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare di diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate.

Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto il concorso dei predetti reati, risultando accertato che l’agente si era introdotto con violenza nell’abitazione dei genitori, al fine di ottenere somme di denaro alle quali riteneva di avere diritto.

SPIARE I VICINI DI CASA E’ REATO DI “MOLESTIE”

spiare i vicini

SPIARE I VICINI DI CASA E’ REATO DI “MOLESTIE”

Spiare continuamente i vicini configura il reato di molestie di persone.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale alla pena di 600 euro di ammenda per molestie nei confronti di un uomo di 43 anni per “avere in più occasioni arrecato molestie ai coniugi suoi vicini di casa, posizionandosi su di un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dai predetti, scrutando in continuazione all’interno di esso, che aveva cinque finestre prospicienti su questo terrazzo, in tal modo costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed ad accendere la luce anche in pieno giorno per proteggersi dalla sua intrusione; per avere altresì fatto gesti con la bocca e con le mani a titolo beffardo, in tal modo arrecando fastidio alle parti offese, da lui altresì apostrofate con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrate sulle scale dell’edificio ovvero sulla pubblica via.

LIBERI DI CANTARE NEL CONDOMINIO

cantanti condominiali, Vicenza

LIBERI DI CANTARE NEL CONDOMINIO

La Corte di Cassazione ha spiegato che “zittire” una persona “mentre dà libero sfogo al canto sul balcone della propria casa equivale ad avere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come singola pure nella Carta Costituzionale”.
In poche parole, si può rischiare una denuncia per ingiurie.
Infatti, nel caso di specie la Suprema Corte ha evidenziato che “ il principio è stato applicato in modo corretto dal giudice del merito” e che le parole usate dal vicino per tacitare il canto della donna (“falla finita”) hanno un “carattere ultimativo e non urbano” di formulare la richiesta.

FANTASMI IN CASA

FANTASMI IN CASA, Vicenza

FANTASMI IN CASA
IL NUOVO PROPRIETARIO VUOLE ANNULLARE LA COMPRAVENDITA

Il suo legale è convinto che la vicenda integri astrattamente il “vizio” della cosa venduta.

Non ha trovato in giurisprudenza alcun precedente utile ma l’avvocato R. M. sta ancora valutando la possibilità di rivolgersi al Tribunale per chiedere l’annullamento dell’acquisto di un casale da parte di un suo cliente il quale sostiene che l’edificio è infestato dagli spiriti.

Vicenda sulla quale ha preso posizione anche la diocesi escludendo che lì si sia mai svolto alcun esorcismo.
Al centro della storia uno stabile di circa 200 metri quadrati su due piani, con oltre tremila metri di terreno che viene acquistato per soli 100 mila euro, considerandolo “l’affare della vita”, come ha detto al suo legale.
Subito dopo però, secondo la sua versione, cominciarono a manifestarsi “strane presenze”: rumori di passi, colpi sui muri, mobili caduti senza essere toccati, arnesi andati in fiamme. Tanto da decidere di rivolgersi a un legale per valutare la possibilità di annullare il contratto di acquisto pur di lasciare quella casa. Secondo il nuovo proprietario, i precedenti proprietari sapevano delle presenze ma non ne avrebbero parlato al momento dell’acquisto.
L’avvocato R. M. ha spiegato che “da un punto di vista legale sarebbe astrattamente configurabile un vizio della cosa venduta, secondo l’articolo 1490 del codice civile.

L’Avvocato ha ribadito che le “presenze” nella casa erano note ai precedenti proprietari e agli abitanti della zona, tanto che negli anni Settanta – secondo la sua versione – nel casale si erano svolti diversi esorcismi. Circostanza però negata dalla diocesi.
“A questa Curia – si legge in un comunicato – è noto che i sacerdoti del nostro presbiterio abbiano assistito, nella malattia e nel dolore, che nella casa in questione abitò. La carità della comunità cristiana non è mancata accanto a chi era nelle difficoltà e nella tribolazione. Non risulta, invece, che sia stato richiesto il ministero dell’esorcista diocesano.
Le disgrazie occorse agli abitanti della casa meritano rispetto e discrezione. Non riguardano, invece, la Curia le questioni giudiziarie ed economiche che sono state sollevate e che hanno sedi proprie per essere esaminate, senza il coinvolgimento degli organi della Chiesa e artate citazioni letterarie”.

Intanto però l’avvocato è convinto che la vicenda integri astrattamente il vizio della casa venduta e nei prossimi giorni deciderà se avviare l’azione presso il tribunale.

INGIURIE TRA CONDOMINI “BANDITO”

Liti condominiali, Vicenza

E’ INGIURIA DARE DEL “BANDITO AD ALTRO CONDOMINO IN ASSEMBLEA

Il contesto dell’Assemblea di Condominiale, per quanto infuocato non può di per sé dare corpo alla causa di non punibilità della reciprocità delle offese o dello stato d’ira per un fatto ingiusto altrui dal momento che l’una o l’altra delle situazioni può o può anche non verificarsi in un contesto del genere di quello evocato.
Nella specie per evitare la condanna, il condomino ha cercato di fare passare il termini “bandito” non come un insulto, ma come la manifestazione di una semplice critica da parte di chi si sentiva vessato “da una situazione offensiva e pregiudizievole per i suoi interessi di condominio”.
Ma non è servito, il Giudice la condannato.