I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi, allorchè siano idonei a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative e, conseguentemente ad incidere sulla funzione abitativa del bene.
Così il Tribunale ha addebitato al costruttore i vizi di inadeguato isolamento del rumore per via aerea derivante dalla scarsa capacità fonoisolante delle pertinenze verticali e orizzontali.
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