IL DIFETTO DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO E’ UNA GRAVE IMPERFEZIONE DI COSTRUZIONE

I difetti relativi all’isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi, allorchè siano idonei a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative e, conseguentemente ad incidere sulla funzione abitativa del bene.
Così il Tribunale ha addebitato al costruttore i vizi di inadeguato isolamento del rumore per via aerea derivante dalla scarsa capacità fonoisolante delle pertinenze verticali e orizzontali.

E’ REATO FOTOGRAFARE I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DI UN CONDOMINO PER PROVARE LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

La Corte ha ritenuto che il reato si configura in presenza di una condotta invasiva della sfera altrui quando viene tenuta in luogo aperto al pubblico e per petulanza.
Premesso che lo scopo dell’imputata era quello di provare che quelle persone violavano il Regolamento di Condominio, non era certo necessario fotografare le persone.
Era sufficiente fotografare le auto che non venivano parcheggiate correttamente, mentre il tempestare di fotografie le parti lese può certamente essere ritenuta un’azione petulante e fastidiosa punita penalmente.

VIGILANZA SUI BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito al suo interno, così ha affermato il Tribunale. In base a questo principio l’Autorità Amministrativa non può multare il Condominio o l’Amministratore, anche perché la responsabilità dell’illecito amministrativo è sempre individuale.

GLI OFFENDICULA NEL CONDOMINIO NON SONO SEMPRE LECITI

Con continui furti nelle case e nei condomini, molto spesso i residenti deliberano spese, di solito sono offensivi e pericolosi, come da esempio filo spinato, cocci di vetro, recinti elettrificati, inferriate a punta viva o cani particolarmente feroci.
Se da un lato alcuni di questi mezzi sono una forte carica deterrente, dall’altro la loro insita pericolosità potrebbe rendere penalmente responsabile il loro installatore e/o l’Amministratore, qualora qualcuno a causa degli stessi si dovesse ferire o morire, tenendo in considerazione la proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli offendicula sia debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore possa e deve conoscere il pericolo al quale volontariamente si espone.

GIOCO AL PALLONE NEL PARCHEGGIO

La Corte ha affermato che il gioco del calcio, vietato nel cortile dell’edificio adibito esclusivamente ad area di sosta per i veicoli dei residenti, costituisce una utilizzazione impropria dell’area condominiale che fa venire meno il rapporto di causalità con l’evento dannoso, per cui l’imprudenza dell’utilizzatore -danneggiato, integra il caso fortuito richiesto dalla legge per esonerare il condominio dalla responsabilità da cose in custodia, con l’esclusione, anche dell’obbligo del condominio custode di segnalare la pericolosità dell’area.