La Corte di Cassazione ha ritenuto che <<
Si ritiene di poter far riferimento al disposto dell’articolo 1102, Codice civile, per cui vi è la possibilità del singolo Condomino di usare la cosa comune senza modificarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne pari uso.
Se vi è opposizione si potrà ricorrere al Giudice di Pace per la misura e le modalità d’uso dei servizi e beni comuni.
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