IL CARTELLO «AFFITTASI» NON È VIETATO DALLA LEGGE

La Corte di Cassazione ha ritenuto che <<>>
Si ritiene di poter far riferimento al disposto dell’articolo 1102, Codice civile, per cui vi è la possibilità del singolo Condomino di usare la cosa comune senza modificarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne pari uso.
Se vi è opposizione si potrà ricorrere al Giudice di Pace per la misura e le modalità d’uso dei servizi e beni comuni.

CARRO ATTREZZI PER RIMUOVERE L’AUTO

Il singolo Condomino è privo di legittimazione a stipulare con la ditta di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo in sosta nell’area comune condominiale.
L’incarico di rimuovere l’autovettura, infatti, deve essere conferito solo dall’Amministratore, nell’interesse della collettività condominiale.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace con la quale la convenuta ditta “ Soccorso Stradale … “ era stata condannata alla restituzione della somma di € 150,00 sborsata dal proprietario del veicolo per rientrarne in possesso, oltre interessi legali.

SOSTA DI MOTORINI E BICILETTE VIETATE NELL’ANDRONE

Premesso che l’androne di un edificio deve essere adibito, salvo patto contrario, esclusivamente alla sua destinazione naturale, ovvero al transito delle persone per accedere negli alloggi, il fatto che gli inquilini che, in assenza di una specifica pattuizione in proposito, parcheggiano abitualmente ed abusivamente i motocicli e biciclette nell’androne suddetto, determina l’insorgere, in capo al proprietario dell’edificio e/o dell’Amministratore, del diritto di richiedere l’inibizione dell’utilizzazione di quello spazio a garage per il ricovero di biciclette e motorini.

TUTTI I CONDOMINI RISPONDONO PER I DANNI DA SCARSA LUCE

Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’abbattimento delle barriere architettoniche prevedono disposizioni sull’illuminazione delle rampe di scale.
In ogni caso, il Condominio risponde ex articolo 2043 del Cod. Civ. per gli eventuali danni subiti da terzi a causa della scarsa illuminazione di una scala comune condominiale.