SOSTA DI MOTORINI E BICILETTE VIETATE NELL’ANDRONE

Premesso che l’androne di un edificio deve essere adibito, salvo patto contrario, esclusivamente alla sua destinazione naturale, ovvero al transito delle persone per accedere negli alloggi, il fatto che gli inquilini che, in assenza di una specifica pattuizione in proposito, parcheggiano abitualmente ed abusivamente i motocicli e biciclette nell’androne suddetto, determina l’insorgere, in capo al proprietario dell’edificio e/o dell’Amministratore, del diritto di richiedere l’inibizione dell’utilizzazione di quello spazio a garage per il ricovero di biciclette e motorini.

TUTTI I CONDOMINI RISPONDONO PER I DANNI DA SCARSA LUCE

Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’abbattimento delle barriere architettoniche prevedono disposizioni sull’illuminazione delle rampe di scale.
In ogni caso, il Condominio risponde ex articolo 2043 del Cod. Civ. per gli eventuali danni subiti da terzi a causa della scarsa illuminazione di una scala comune condominiale.