COLLOCAZIONE INFERRIATE

La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio, è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un giudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad una utilità che compensi l’alterazione architettonica, quale la sicurezza dei propri beni e e delle proprie persone.

IL CONDOMINO HA DIRITTO DI COLTIVARE I SUOI FIORI ANCHE NELLE AIUOLE COMUNI

Secondo la Cassazione, sarebbero illegittime le delibere condominiali che impediscono ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nella aiuole comuni, in quanto si ravvisa un intento emulativo e un abuso di maggioranza, mentre la piantumazione è espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l’uso della aiuole e non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito.

CONTORNI LAPIDEI

I contorni lapidei delle finestre di facciata di un appartamento condominiale sono destinati ad assicurare l’armonia architettonica della facciata esterna e conseguentemente, partecipando delle peculiare funzione della facciata,costituiscono, al pari di questa, parte comune. Pertanto, le spese inerenti alla loro sostituzione devono essere poste a carico di tutti i condomini.

VICINA RUMOROSA CON GLI ZOCCOLI

Condannata con sentenza della Corte di Cassazione a risarcire il danno ai Signori Condomini e spese legali per € 3.500,00 la vicina piuttosto rumorosa che, al suo rientro nell’abitazione alle 2-3 di notte batteva zoccoli o stivali sul pavimento, teneva la musica ad alto volume e muoveva tavoli e sedie.

IN VIGORE LE NUOVE REGOLE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEL CONDOMINIO, IN BASE ALL’ALTEZZA DEGLI EDIFICI

incendio

Non finiscono mai le responsabilità dell’amministratore di condominio.

Le nuove disposizioni sulla sicurezza antincendio contenute nel D.M. 25.01.19 riguarda sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

Le nuove regole sono già in vigore dal 6.05.19 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici già esistenti è stato previsto un calendario maggiormente variegato.

Per questi ultimi, infatti, entro il 6 maggio 2020 occorrerà procedere all’adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza, mentre entro il 6 maggio del 2021 si dovrà provvedere all’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 80 metri).

Riportiamo di seguito le prescrizioni previste per il Livello 0), per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m al quale afferisce una cospicua percentuale di edifici condominiali. Responsabile dell’attività -identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; -fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio; -espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; -mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione. Occupanti In condizioni ordinarie osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo e non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva. In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo. Misure standard Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: -istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; -azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; -divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.

VIETATO FARE LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO PER CORONAVIRUS

Il Presidente Nazionale ANACI Ing. Francesco Burrelli

Estratto della lettera del Presidente

la Dirigenza Nazionale ha seguito le ultimissime giornate e ore con apprensione per quanto sta accadendo nel mondo e in Italia, in particolare nelle regioni del nord e del centro.

Al momento sono state le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna ad aver emanato e pubblicato specifiche Ordinanze, mentre in altre Regioni si è in attesa delle relative pubblicazioni.

Il tutto rientra nel quadro di una situazione generale delineata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/1/2020, la quale ha dichiarato ufficialmente la presenza dell’epidemia da CONVID-19, comunemente nota come coronavirus.

Tutte le Ordinanze delle Regioni Italiane del nord evidenziano criticità importanti e sotto controllo, ma al tempo stesso, e proprio per evitarne la ulteriore diffusione, è ferma intenzione delle Autorità Italiane quella di limitare i focolai già riscontrati, andandone a delimitare lo spazio di pericolosità e di diffusione attraverso il contenimento perimetrale e la riduzione se non il completo annullamento di assembramenti di persone a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivazione.

Le Ordinanze Regionali evidenziano espressamente le misure urgenti ed immediate che hanno inteso emanare per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica; tutti i Cittadini potranno verificare in esse gli specifici divieti, regione per regione.

ANACI, considerando quanto esposto di particolare rilievo, per il proprio perimetro di competenza, sia per quanto riguarda l’attività associativa, sia per quanto riguarda l’attività professionale degli Associati ANACI quali Amministratori di Condomini e di Immobili, ritiene opportuno sensibilizzare i propri Iscritti con le indicazioni migliori che al momento si è in grado di poter indicare, senza creare inutile e dannosa diffusione di ingiustificati allarmismi, avendo piena e totale fiducia nella Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le componenti Istituzionali e volontarie attivate per fronteggiare la situazione.

Proprio per questo ANACI, senza minimamente sovrapporsi alle prescrizioni date dalle Istituzioni Italiane nazionali e regionali, informa e consiglia, per quanto riguarda le Regioni Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna di adottare i seguenti accorgimenti:
– sospendere gli eventi ANACI organizzati a qualsiasi titolo;
– non intraprendere alcuna organizzazione per nuovi eventi ANACI;
– sospendere le assemblee organizzate per le Sedi ANACI Locali;
– non convocare alcuna assemblea per le Sedi ANACI Locali;
– Informare i propri clienti dove possibile di non convocare assemblee per tutelare la salute dei cittadini.

ANACI ritiene pertanto opportuno indicare a tutti i SUOI Associati la sospensione delle assemblee già convocate a data da destinarsi e a non convocare nuove assemblee, sempre nelle predette Regioni. Ciò al fine di evitare e limitare assembramenti di persone, nell’ottica di tutela e prevenzione sottesa ai provvedimenti legislativi e alle Ordinanze già emanate.

Resto a disposizione e saluto tutti cordialmente.

Il Presidente Nazionale
Ing. Francesco Burrelli

Il mancato svolgimento dei corsi annuali obbligatori di aggiornamento professionale rende nulla la delibera della sua nomina.

L’oggetto del contendere di cui alla sentenza in rassegna riguarda l’impugnazione, da parte di un condomino, della delibera assembleare che ha nominato un amministratore di Condominio privo del necessario requisito professionale.
La sentenza in commento stabilisce alcuni interessanti principi che di seguito sintetizzo:
a) l’obbligo di aggiornamento ha cadenza annuale ed eventuali carenze non possono essere recuperate in annualità successive;
b) la mancata frequentazione del corso obbligatorio di aggiornamento impedisce all’amministratore di assumere incarichi per l’anno successivo e la sua eventuale nomina è nulla.
La sentenza del Tribunale di Padova si colloca quindi fra le prime pronunce in materia e attribuisce valenza obbligatoria e imperativa allo svolgimento dei corsi annuali di aggiornamento professionale.
Ne consegue che in mancanza dell’aggiornamento annuale e successivo esame, l’amministratore non potrà assumere incarichi amministrativi e l’eventuale nomina è nulla.