E’ REATO DI MOLESTIE SCATTARE FOTOGRAFIE AI CONDOMINI NELLE PARTI COMUNI
Il reato di molestia (art.660 codice penale), viene a configurarsi anche nel caso in cui vengono riprese fotografie dalle parte offesa e dei suoi ospiti – contro la loro volontà – nelle parti comuni del condominio.
Tali parti sono state ritenute “spazi aperti al pubblico” dal momento che hanno diritto di accedervi sia i condomini che i loro ospiti.
Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto il comportamento di scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volontà mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione costituiva gli estremi della molestia.