La Cassazione ha confermato la condanna alla cessazione dell’allevamento di galline in ragione della esalazione di odori maleodoranti e ha respinto la censura di violazione dell’articolo del codice civile fondata sulla preesistenza dell’allevamento di galline rispetto alla edificazione di un nuovo Condominio posto a confine, in quanto il criterio della prevenzione prevale unitamente alle esigenze della produzione, sulle minori esigenze olfattive dei vicini.
La sentenza riconosce la meritevolezza del diritto alla salute, costituzionalmente garantita, che non può essere sottordinato all’esigenza della produzione di galline.
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