LIBERI DI CANTARE NEL CONDOMINIO

cantanti condominiali, Vicenza

LIBERI DI CANTARE NEL CONDOMINIO

La Corte di Cassazione ha spiegato che “zittire” una persona “mentre dà libero sfogo al canto sul balcone della propria casa equivale ad avere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come singola pure nella Carta Costituzionale”.
In poche parole, si può rischiare una denuncia per ingiurie.
Infatti, nel caso di specie la Suprema Corte ha evidenziato che “ il principio è stato applicato in modo corretto dal giudice del merito” e che le parole usate dal vicino per tacitare il canto della donna (“falla finita”) hanno un “carattere ultimativo e non urbano” di formulare la richiesta.

FANTASMI IN CASA

FANTASMI IN CASA, Vicenza

FANTASMI IN CASA
IL NUOVO PROPRIETARIO VUOLE ANNULLARE LA COMPRAVENDITA

Il suo legale è convinto che la vicenda integri astrattamente il “vizio” della cosa venduta.

Non ha trovato in giurisprudenza alcun precedente utile ma l’avvocato R. M. sta ancora valutando la possibilità di rivolgersi al Tribunale per chiedere l’annullamento dell’acquisto di un casale da parte di un suo cliente il quale sostiene che l’edificio è infestato dagli spiriti.

Vicenda sulla quale ha preso posizione anche la diocesi escludendo che lì si sia mai svolto alcun esorcismo.
Al centro della storia uno stabile di circa 200 metri quadrati su due piani, con oltre tremila metri di terreno che viene acquistato per soli 100 mila euro, considerandolo “l’affare della vita”, come ha detto al suo legale.
Subito dopo però, secondo la sua versione, cominciarono a manifestarsi “strane presenze”: rumori di passi, colpi sui muri, mobili caduti senza essere toccati, arnesi andati in fiamme. Tanto da decidere di rivolgersi a un legale per valutare la possibilità di annullare il contratto di acquisto pur di lasciare quella casa. Secondo il nuovo proprietario, i precedenti proprietari sapevano delle presenze ma non ne avrebbero parlato al momento dell’acquisto.
L’avvocato R. M. ha spiegato che “da un punto di vista legale sarebbe astrattamente configurabile un vizio della cosa venduta, secondo l’articolo 1490 del codice civile.

L’Avvocato ha ribadito che le “presenze” nella casa erano note ai precedenti proprietari e agli abitanti della zona, tanto che negli anni Settanta – secondo la sua versione – nel casale si erano svolti diversi esorcismi. Circostanza però negata dalla diocesi.
“A questa Curia – si legge in un comunicato – è noto che i sacerdoti del nostro presbiterio abbiano assistito, nella malattia e nel dolore, che nella casa in questione abitò. La carità della comunità cristiana non è mancata accanto a chi era nelle difficoltà e nella tribolazione. Non risulta, invece, che sia stato richiesto il ministero dell’esorcista diocesano.
Le disgrazie occorse agli abitanti della casa meritano rispetto e discrezione. Non riguardano, invece, la Curia le questioni giudiziarie ed economiche che sono state sollevate e che hanno sedi proprie per essere esaminate, senza il coinvolgimento degli organi della Chiesa e artate citazioni letterarie”.

Intanto però l’avvocato è convinto che la vicenda integri astrattamente il vizio della casa venduta e nei prossimi giorni deciderà se avviare l’azione presso il tribunale.

INGIURIE TRA CONDOMINI “BANDITO”

Liti condominiali, Vicenza

E’ INGIURIA DARE DEL “BANDITO AD ALTRO CONDOMINO IN ASSEMBLEA

Il contesto dell’Assemblea di Condominiale, per quanto infuocato non può di per sé dare corpo alla causa di non punibilità della reciprocità delle offese o dello stato d’ira per un fatto ingiusto altrui dal momento che l’una o l’altra delle situazioni può o può anche non verificarsi in un contesto del genere di quello evocato.
Nella specie per evitare la condanna, il condomino ha cercato di fare passare il termini “bandito” non come un insulto, ma come la manifestazione di una semplice critica da parte di chi si sentiva vessato “da una situazione offensiva e pregiudizievole per i suoi interessi di condominio”.
Ma non è servito, il Giudice la condannato.

ASSICURAZIONE POSTUMA

ASSICURAZIONE POSTUMA, Vicenza

QUESTA SCONOSCIUTA POLIZZA ASSICURATIVA POSTUMA

La legge 210/2004 e il collegato D.Lgs. 122 del 20 giugno 2005 introducono per la prima volta in Italia il concetto della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili.

Questa norma è stata sancita per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, sia prima che dopo l’acquisto, e stabilisce che: “Il costruttore e’ obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.”

È indubbiamente positiva e certamente apprezzabile l’intenzione del legislatore di tutelare l’acquirente finale di un immobile offrendogli una serie di garanzie tra cui quelle assicurative.
Da questo punto di vista, anche con questa legge, l’Italia si pone sullo stesso piano di altre Nazioni europee (Francia in primis) che, almeno dal punto di vista legislativo, hanno strutturato una serie di tutele nei confronti dell’acquirente in modo da metterlo il più possibile a riparo da spiacevoli sorprese post-acquisto.
Illustriamo brevemente gli aspetti assicurativi che vengono individuati nella legge.

La legge 210 del 2 agosto 2004 enuncia, senza entrare in dettagli, il principio generale secondo il quale «il costruttore deve fornire una garanzia per vizi e difformità manifestatisi successivamente all’acquisto dell’immobile» precisando quanto segue:

1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
2. Tale polizza deve essere di tipo indennitario e coprire i danni materiali e diretti all’immobile secondo quanto previsto dall’art. 1669 cod. civ. e che derivino da rovina totale o parziale oppure gravi difetti costruttivi alle opere;
3. deve decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e deve durare 10 anni;
4. deve coprire anche i danni a terzi.

Oggetto della copertura
Il riferimento della copertura è all’art. 1669 cod. civ. che sancisce, a carico del costruttore, la sua responsabilità decennale per eventuali danni che dovessero verificarsi a causa di un vizio del suolo o di un difetto costruttivo. Il vizio o difetto deve essere tale da provocare la «rovina totale o parziale dell’opera oppure evidenziare gravi difetti costruttivi».

Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga nei confronti del contraente ed in favore dell’assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l’assicurato per i danni materiali e diretti all’opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivino da difetto di costruzione:

a. rovina totale dell’opera;
b. rovina e gravi difetti dell’opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera;
c. certo e attuale pericolo di rovina dell’opera o delle dianzi indicate parti di essa;
d. rovina di parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente a evento previsto ai punti precedenti.

In modo semplificato, ma sufficientemente chiaro, possiamo affermare che la copertura offerta dal mercato indennizza l’assicurato solo in caso di crollo o di gravi difetti tali da compromettere l’opera nella sua interezza. Il danno deve comunque originarsi in una parte dell’opera destinata a lunga durata; la parte non destinata a lunga durata è coperta solo se danneggiata in conseguenza del danno subito dalla parte destinata a lunga durata.
Un grave difetto che si manifestasse unicamente su una parte non strutturale (un serramento che non protegge da agenti atmosferici, oppure la copertura del tetto che lascia penetrare l’acqua, oppure delle piastrelle che si sollevano dal pavimento) non sarebbe oggetto di copertura assicurativa diretta, ma solo consequenziale.